IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile  iscritta
al n. 84880 del ruolo generale per gli affari  contenziosi  dell'anno
2009, posta in deliberazione all'udienza del  24  gennaio  2012,  con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per conclusionali e
repliche, e promossa da Travaglio Marco, elettivamente domiciliato in
Roma, via XX Settembre n.  118,  presso  lo  studio  dell'avv.  Paola
Rizzo, che  lo  rappresenta  e  difende  come  da  delega  a  margine
dell'atto di citazione, attore; 
    Contro Gasparri Maurizio, elettivamente domiciliato in Roma,  via
Duilio n. 13, presso lo studio Renato Manzini, che lo  rappresenta  e
difende come da delega a  margine  della  comparsa  di  costituzione,
convenuto; 
 
                           Fatto e diritto 
 
    Con atto di  citazione  ritualmente  notificato  Travaglio  Marco
conveniva in giudizio davanti a questo  Tribunale  il  Sen.  Maurizio
Gasparri al fine di ottenerne - previo accertamento  incidentale  del
reato di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo televisivo e della
stampa e dalla reiterata attribuzione di fatti  determinati,  nonche'
della  violazione  del  diritto   all'onore,   alla   reputazione   e
all'identita' personale - la  condanna  al  risarcimento  dei  danni,
patrimoniali e non patrimoniali,  quantificati  in  complessivi  euro
300.000,00,  importo  poi  ridotto  in  sede  di  precisazione  delle
conclusioni ad euro 150.000,00, somma richiesta per i soli danni  non
patrimoniali, oltre al pagamento di euro 50.000,00 ex art.  12  legge
n.  47/1948  ed  alla  pubblicazione  della  emananda  sentenza   sui
quotidiani «La Repubblica», «Corriere della Sera»,  «Il  Giornale»  e
«La Stampa». 
    In particolare, parte attrice, a sostegno della propria  domanda,
riferiva che il fatto lesivo era integrato  da  alcune  dichiarazioni
rese dal Sen. Gasparri,  asseritamente  diffamatorie,  attraverso  il
mezzo televisivo e la stampa. 
    Piu' nel dettaglio,  il  denunciante  ha  ritenuto  lesive  della
propria onorabilita' le affermazione del Sen. Gasparri concernenti il
presunto pagamento da parte di un condannato per mafia di una vacanza
che egli avrebbe trascorso in Sicilia. 
    Tali affermazioni sono risultate del seguente tenore. 
    Il suddetto parlamentare, capogruppo del Popolo delle Liberta' al
Senato, veniva intervistato nel corso del programma di Rainews24  «Il
Caffe'  di  Rainews24»,  andato  in  onda  il   25   settembre   2009
all'indomani della prima puntata di Annozero dedicata  alla  liberta'
di informazione e al «caso Tarantini». Al  conduttore,  il  direttore
Corradino Mineo, che chiedeva se fosse reale  la  compressione  della
liberta' di stampa da  piu'  parti  denunciata,  Gasparri  rispondeva
escludendo la sussistenza di qualsiasi minaccia, come dimostrerebbero
alcune trasmissioni del servizio pubblico «schierate a sinistra». Nel
prosieguo della trasmissione, il conduttore mandava in onda un  brano
dell'Intervista di un giornalista  di  «El  Pais»  alla  nota  escort
Patrizia D'Addario, proposto la sera prima nella puntata di Annozero,
chiedendo a Gasparri: «Lei si scandalizza per questa  proposta  della
D'Addario?». A tale domanda l'odierno convenuto rispondeva:  «...  io
vorrei fare una trasmissione dedicata al fatto che Travaglio anni  fa
in Sicilia e' andato in vacanza a spese di un condannato per mafia...
Questo e' Travaglio! Andava in vacanza in un  posto  e  il  conto  lo
pagava un signore condannato per mafia. Poi va a parlare di  Schifani
e altro. La moralita' di Travaglio non esiste ... quindi vorrei  fare
un'intervista  non  alla  D'Addario,  ma  a   Travaglio   sulle   sue
frequentazioni di persone in Sicilia  condannate  per  mafia.  Questo
vorrei discutere, gli italiani ne  sanno  poco.  Lei  faccia  un  bel
confronto tra me e  Travaglio  sui  suoi  trascorsi  di  vacanze  con
mafiosi e veda se accetta», oltre a richiamare le varie condanne  per
diffamazione a carico del Travaglio. 
    A distanza di  pochi  giorni,  il  28  settembre  2009,  con  una
pubblica dichiarazione ripresa  dalle  agenzie  di  stampa,  Gasparri
cosi' si esprimeva, riferendosi a precedenti dichiarazioni  rese  dal
giornalista  in  merito  al  Presidente  del  Senato  Schifani:  «Non
prendiamo lezioni di antimafia da chi si faceva pagare le vacanze  da
un condannato per mafia». 
    Ancora in data 1° ottobre 2009: «Leggo divertito un  articolo  di
Marco Travaglio che contiene solo  spocchia  senza  fatti.  L'euforia
dell'articolista e' ben nota, fin dai tempi  in  cui  condannati  per
mafia provvedevano ad organizzare le sue vacanze in  Sicilia.  Questa
sera sara' come al solito in tv con  persone  che  praticano  il  suo
stesso mestiere. Cosa che  ci  allieta  e  ci  fa  guadagnare  voti»,
riferendosi alla  puntata  di  «Annozero»  in  cui  era  prevista  la
partecipazione della D'Addario. 
    In data 9 ottobre 2009,  commentando  la  precedente  puntata  di
Annozero, dedicata ai  rapporti  tra  mafia  e  politica,  «Molto  ci
sarebbe da dire sulla faziosita' della conduzione  e  sulla  pochezza
dei contenuti della trasmissione  Annozero...  Ci  limitiamo  solo  o
chiedere perche' durante la puntata in  onda  ieri  sera  non  si  e'
parlato dei condannati per mafia che hanno organizzato le vacanze  in
Sicilia di Travaglio? Santoro da bravo picciotto preferisce scegliere
l'omerta'». 
    Successivamente,  in  data  15  ottobre  2009,  nel  corso  della
trasmissione televisiva in onda su Raiuno «Porta a  porta»,  condotta
da Bruno Vespa, in risposta  alle  domande  del  giornalista  Antonio
Padellaro, il quale chiedeva  per  quali  ragioni  il  PDL  si  fosse
occupato  insistentemente  della  sentenza  sul   «Lodo   Mondadori»,
dichiarava: «ognuno si occupa di quello che vuole  in  questo  paese.
C'e' un editorialista di punta, Marco Travaglio, che e' stato un anno
e mezzo fa colpito da molti  articoli  di  D'Avanzo,  giornalista  di
Repubblica, che evidenzio' che Travaglio andava a fare delle  vacanze
organizzate da personaggi poi condannati per mafia. Si  puo'  parlare
di questo?». E a fronte della replica del giornalista «E'  falso»  il
Gasparri proseguiva: «Non e' falso! La vacanza e'  stata  organizzata
da uno condannato poi per mafia.  L'ex  maresciallo  Ciuro...  E'  la
verita! Lo ha scritto D'Avanzo su Repubblica ... Non e' che  D'Avanzo
e' bravo solo sulle escort. Sara' bravo anche su Travaglio». 
    Infine, in data 17 ottobre 2008, un lancio ANSA  riportava  altre
dichiarazioni di Gasparri:  «In  materia  di  lotta  alla  mafia,  la
sinistra ed alcuni suoi addetti stampa hanno ben poco  da  dire.  Per
quanto riguarda Marco Travaglio confermo al di la' di  ogni  smentita
che, come scrisse D'Avanzo su Repubblica, le sue vacanze  in  Sicilia
alcuni anni fa furono caratterizzate dalla presenza e dalla attivita'
organizzativa di personaggi condannati per concorso  in  associazioni
mafiose. Questa e' la realta' dei fatti. Travaglio ha  avuto  pessime
frequentazioni e la vicenda e nota, documentata e non smentibile». 
    Il  convenuto  si  costituiva  in  giudizio  eccependo,  in   via
preliminare, l'improcedibilita' del giudizio ai sensi  dell'art.  68,
primo comma, Cost. (secondo il quale «I  membri  del  Parlamento  non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni  espresse  e  dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni») e dell'art.  3,  primo
comma,  della  legge  20  giugno  2003,  n.  140  (secondo  il  quale
«L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si  applica  in  ogni
caso  per  la  presentazione  di  disegni  o   proposte   di   legge,
emendamenti,  ordini  del  giorno,  mozioni  e  risoluzioni,  per  le
interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee
e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di  voto
comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni  altra
attivita' di ispezione, di divulgazione, di  critica  e  di  denuncia
politica, connessa alla funzione  di  parlamentare,  espletata  anche
fuori del Parlamento»). 
    A fronte di  tale  preliminare  eccezione,  questo  Giudice,  con
ordinanza in data 19 novembre 2012, disponeva la  trasmissione  degli
atti al  Senato  al  fine  di  accertare  se  il  fatto  oggetto  del
procedimento de quo integrasse o meno  l'ipotesi  di  espressione  di
opinioni insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma,  Cost.,  in
quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte
di un membro del Parlamento, sospendendo il giudizio sul  presupposto
della ritenuta insussistenza del nesso  funzionale  tra  le  opinioni
espresse dal Sen. Gasparri nei termini di  cui  sopra  e  l'attivita'
parlamentare, anche atipica, dal medesimo svolta, non  essendo  stato
indicato  da  quest'ultimo  alcuno  specifico   atto   od   attivita'
parlamentare avente identita' di  contenuto  rispetto  alle  opinioni
espresse nei confronti del giornalista Marco Travaglio. 
    Con comunicazione successiva il Presidente del  Senato  informava
che l'Assemblea del  Senato,  nella  seduta  del  20  dicembre  2012,
approvando la conforme proposta della Giunta delle elezioni  e  delle
immunita' parlamentari, aveva deliberato ritenendo che i fatti per  i
quali e'  in  corso  il  presente  procedimento  concernono  opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni  ai  sensi  dell'art.  68  Cost.,  allegando  alla  suddetta
comunicazione la relazione  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  a
procedere  ed  il  resoconto  stenografico  della   citata   delibera
assembleare. 
    Tanto premesso, si osserva in diritto che  la  delibera  adottata
dal Senato  rivela  un  non  corretto  esercizio  delle  attribuzioni
riservate a  detto  organo  istituzionale  in  ordine  al  potere  di
valutare la condotta addebitata al Sen. Gasparri  in  relazione  alle
opinioni manifestate negli articoli e nel  corso  delle  trasmissioni
televisive in esame, opinioni che sono state ritenute non sindacabili
ai sensi dell'art. 68, primo comma. Cost. 
    In particolare, il  presupposto  su  cui  si  fonda  la  delibera
suddetta e' costituito dalla riconducibilita' delle opinioni espresse
dal  Sen.  Gasparri   nell'ambito   della   polemica   politica   del
parlamentare e segnatamente della sua attivita' di critica e denuncia
politica,  connessa  alla   sua   funzione   di   parlamentare,   cui
espressamente l'art. 3  della  legge  n.  140  del  2003  estende  la
garanzia dell'insindacabilita', in quanto avente ad oggetto argomenti
legati a  detta  funzione,  avendo  il  giornalista  Marco  Travaglio
pesantemente criticato l'azione parlamentare del Sen. Gasparri. 
    Sennonche', tale affermazione si pone in insanabile contrasto con
l'interpretazione dell'esimente in esame adottata da  codesta  Corte,
secondo la quale la copertura dell'immunita', quando  riguarda,  come
nel caso di specie, dichiarazioni rese o opinioni  manifestate  extra
moenia, richiede comunque  un  nesso  funzionale  con  l'espletamento
dell'attivita' svolta in qualita' di membro del Parlamento,  con  una
conseguente sostanziale corrispondenza delle  opinioni  astrattamente
lesive dell'altrui reputazione diffuse all'esterno  della  Camera  di
appartenenza e quelle gia' manifestate nell'esercizio concreto  delle
funzioni parlamentari, mentre, nel caso di  specie,  come  confermato
dallo stesso Sen. Gasparri ed evidenziato dal Sen. Casson  nel  corso
della discussione presso la Giunta, «non esistono  atti  parlamentari
che possano determinare un  nesso  funzionale  tra  le  dichiarazioni
oggetto del procedimento  e  l'attivita'  parlamentare  del  senatore
Gasparri». 
    Ed invero.  secondo  la  consolidata  giurisprudenza  di  codesta
Corte,  l'art.  68,  primo  comma,  Cost.  anche  alla   luce   delle
disposizioni per l'attuazione di detta norma  e  in  particolare  del
citato art. 3 della legge n.  140  del  2003,  consente  di  ritenere
insindacabili e, quindi, coperte da immunita'  non  solo  l'attivita'
svolta  nella  sede  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari, ma anche le manifestazioni o esternazioni extra  moenia
del parlamentare, purche' sussista corrispondenza tra la prima  e  le
seconde.  Ai  fini  della  prerogativa  dell'insindacabilita'   deve,
dunque, esistere un nesso funzionale tra l'esercizio  delle  funzioni
parlamentari e dette esternazioni, le quali ultime devono  costituire
riproduzione  sostanziale,  ancorche'  non  letterale,  di  attivita'
parlamentari, pur non necessariamente tipiche, non valendo, invece, a
connotarle come espressive della funzione  parlamentare  il  contesto
politico nel quale esse si inseriscono (cfr. sentenze  nn.  134/2008;
171/2008; 330/2008; 302/2007; 347/2007; 120/2004);  al  riguardo.  si
ricorda in particolare la pronuncia della Consulta n. 302  del  2007:
«il mero "contesto politico" o comunque l'inerenza a temi di  rilievo
generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare,  non  vale
in se' a connotarle quali espressive della funzione parlamentare, ove
esse, non costituendo la sostanziale  riproduzione  delle  specifiche
opinioni manifestate dal parlamentare  nell'esercizio  delle  proprie
attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che
ciascun deputato e ciascun senatore  apporta  alla  vita  democratica
mediante le proprie opinioni e i propri  voti,  ma  una  ulteriore  e
diversa articolazione di siffatto contributo,  elaborata  ed  offerta
alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del
pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 dello Costituzione». 
    Del resto, anche in epoca precedente l'entrata  in  vigore  della
legge n. 140 del 2003, la Consulta si era espressa  nel  senso  sopra
esposto con le note sentenze nn. 10 e 11 del 2000:  con  riferimento,
infatti, all'insindacabilita' delle opinioni espresse  extra  moenia,
ove collegate all'attivita' parlamentare, si legge nella sentenza  n.
10 del 2000 che  «L'immunita'  riguarda  non  gia'  solo  l'occasione
specifica  in  cui   le   opinioni   sono   manifestate   nell'ambito
parlamentare, ma il contenuto storico di esse, anche  quando  ne  sia
realizzata la diffusione pubblica, in ogni sede e con ogni mezzo.  Ma
l'immunita' e' limitata a quel contenuto storico e dunque,  nel  caso
di riproduzione all'esterno della sede parlamentare,  e'  necessario,
per ritenere che sussista l'insindacabilita',  che  si  riscontri  la
identita' sostanziale di contenuto fra l'opinione  espressa  in  sede
parlamentare e quella manifestata nella sede "esterna". Cio'  che  si
richiede, ovviamente, non e' una puntuale  coincidenza  testuale,  ma
una  sostanziale  corrispondenza  di  contenuti»,  ed   ancora,   con
specifico riferimento alla necessita'  di  un  nesso  tra  l'opinione
espressa e la funzione parlamentare, si legge nella  sentenza  n.  11
del 2000 che «l'immunita' non vale per tutte quelle opinioni  che  il
parlamentare manifesta nel piu' esteso ambito della  politica».  Alla
luce di tale interpretazione si debbono pertanto ritenere,  in  linea
di  principio,   insindacabili   tutte   quelle   dichiarazioni   che
fuoriescono dal campo applicativo del «diritto  parlamentare»  e  che
non  siano  immediatamente  collegabili  con  specifiche   forme   di
esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate  da
un asserito «contesto politico». 
    Secondo tale orientamento e conformemente a quanto  espresso  sul
punto dalla giurisprudenza di legittimita' (cfr. Cass. n.  18689/2007
e n. 29859/2008), ritiene questo Giudice  che  la  verifica  relativa
alla sussistenza del nesso funzionale in forza del disposto di cui ai
citato art.  3  debba  nella  fattispecie  -  non  risultando  alcuna
attivita' parlamentare, anche atipica, come parametro di  riferimento
della valutazione di sostanziale identita' di contenuti in  relazione
alle opinioni divulgate dal parlamentare - concludersi negativamente,
non essendo sufficiente a tal fine la mera sussistenza di un contesto
politico nel quale le dichiarazioni siano state rese. 
    Il convenuto si  e',  infatti,  espresso  con  dichiarazioni  non
rinvenute in alcuna attivita' parlamentare dal medesimo  direttamente
compiuta e comunque prive di qualsiasi legame diretto ed evidente con
la stessa, non essendo sufficiente a tal fine una mera  comunanza  di
argomenti o del contesto politico. 
    Le esternazioni rese extra moenia devono costituire in ogni  caso
una riproduzione sostanziale, ancorche' non letterale,  di  attivita'
parlamentari pur non necessariamente  tipiche,  stante  l'ampliamento
della garanzia apportato dalle disposizioni di  attuazione  dell'art.
68 Cost. e segnatamente dall'art. 3 della citata  legge  n.  140  del
2003, che prevede l'applicabilita' della  norma  costituzionale  «per
ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attivita' di  ispezione,
divulgazione,  critica,  denuncia  politica  connessa  alla  funzione
parlamentare», gia' poste in essere dal parlamentare,  senza  che  il
contesto politico e di pubblico interesse  cui  esse  ineriscono  sia
sufficiente a connotarle come espressive della funzione  parlamentare
(cfr.  le  sentenze  nn.  334/2011,  134/2008,   330/2008,   53/2007,
13/2007). 
    Orbene,  nel  caso  di  specie,  come  sopra  rilevato,   risulta
espressamente ammessa la  mancanza  di  un  aggancio  formale  ad  un
qualsiasi atto parlamentare, senza che  tuttavia  possa  riconoscersi
come ricollegabile alla funzione di parlamentare, se non a  costo  di
trasformare in un  mero  privilegio  personale  coincidente  con  una
sostanziale immunita' dalla giurisdizione derivante dallo  status  di
parlamentare, la facolta' di esprimere  le  proprie  critiche  in  un
contesto del tutto diverso da quello della Camera di  appartenenza  e
senza  alcun  collegamento  con  le  opinioni  ivi  manifestate   nei
confronti dell'operato del giornalista Marco Travaglio. 
    In conclusione, in mancanza di  attivita'  in  sede  parlamentare
pregressa non si ritiene  che  possa  operare  nella  fattispecie  la
prerogativa dell'insindacabilita' prevista dal citato art. 68 Cost.